Estratto delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 7 giugno 2016 - ESONERO PER GRAVIDANZA, MATERNITA’ O PATERNITA’

Si riporta per estratto la delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 7 giugno 2016;

FORMAZIONE CONTINUA ED AGGIORNAMENTO

CRITERI GUIDA PER LA RIDUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 16 LUGLIO 2014 N. 6, NEI CASI DI ESONERO PER GRAVIDANZA, MATERNITA’ O PATERNITA’.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma

-Visto l’art. 15 del nuovo regolamento per la formazione continua che prevede la possibilità di esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti che si trovino in una delle situazioni di impedimento tra quelle elencate nella medesima disposizione;

-Ritenuto che i casi di impedimento statisticamente più frequenti, tra quelli previsti ed elencati in tale disposizione regolamentare, sono costituiti dalla gravidanza o dall’assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 15 comma 2 lettera a);

-Ravvisato che l’art. 15 comma 4 del Reg. citato, quanto ai criteri che devono essere seguiti dai COA per la determinazione dell’entità dell’esonero, si limita a fissare il principio generale che l’esonero deve avere efficacia “limitatamente al periodo di durata dell’impedimento” e comportare “la riduzione dei CF da acquisire anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento”, senza fornire alcuna ulteriore specificazione;

-Ritenuto che tale criterio può prestarsi, nella prassi applicativa, a difformi interpretazioni, con rischio di disparità di trattamento per casi analoghi;

-Ravvisata, dunque, la necessità di individuare delle linee guida più specifiche che consentano una maggior oggettività nell’individuazione dell’entità della riduzione dei crediti formativi da acquisirsi nei casi di impedimento statisticamente più frequenti, costituiti dalla gravidanza o dall’assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 15 comma 2 lettera a)

DELIBERA

con decorrenza 1/1/2017

l’adozione dei seguenti criteri orientativi per la concessione della durata ed entità dell’esonero, nei casi di cui all’art. 15 comma 2 lett a):

Per il caso di gravidanza, non a rischio, ritenuto congruo individuare il periodo di impedimento effettivo negli ultimi quattro mesi di gestazione (pari ad 1/3 dell’anno formativo): esonero di 7 CF (pari ad 1/3 dei CF acquisibili nell’anno in corso arrotondato per eccesso); tale esonero andrà distribuito proporzionalmente tra l’anno della nascita e quello precedente, se l’evento nascita si verifica nel primo quadrimestre dell’anno.

Per gravidanza a rischio documentalmente comprovata con idonea certificazione medicaesonero totale dei crediti formativi per un anno (20 CF), da distribuirsi in proporzione tra l’anno dell’evento e quello eventualmente precedente di inizio della gravidanza.

Adozione all’estero

Esonero dei crediti formativi in misura proporzionale alla durata del soggiorno trascorso all’estero del genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo.

Maternità o Paternità

Per il primo anno di vita del neonato

Esonero totale di 20 crediti, a partire dalla nascita, da distribuirsi per trimestri a seconda della data di nascita del neonato secondo il seguente schema:

-se la nascita interviene dal 1.1 al 31.3: esonero totale anno in corso;

-se la nascita interviene dal 1.4 al 30.6: esonero 15 crediti per l’anno in corso (sul presupposto che per il primo trimestre sarebbe già operativo l’esonero per gravidanza e che l’impedimento per maternità riguarderebbe i 2/3 dell’anno in corso) e 5 crediti per l’anno successivo;

-se la nascita interviene dal 1.7 al 30.9: esonero 10 crediti per l’anno in corso (pari ad 1/2 dell’anno formativo) e 10 crediti per l’anno successivo;

-se la nascita interviene dal 1.10 al 31.12 cioè nell’ultimo trimestre (1/4 dell’anno formativo): esonero 5 crediti dell’anno in corso (pari ad 1/4) e 15 crediti per l’anno successivo;

Dal compimento di 1 anno del bambino ai 2 anni: esonero 10 crediti.

Dal compimento di 2 anni del bambino ai 3 anni: 7 crediti.

 Ai casi di maternità o paternità sono equiparati i casi di adozione.

 Rimane salva la possibilità del COA di discostarsi da tali criteri in particolari casi specificamente motivati e comprovati.