Estratto delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 22 giugno 2016 - ESONERO PER ANZIANITA'
Si riporta per estratto la delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 22 giugno 2016;
Il Consiglio
- premesso che l’art. 15 del Regolamento per la formazione continua n. 6 del 16 luglio 2014 adottato dal C.N.F. dispone, tra l’altro, che “Sono esentati dall’obbligo di formazione continua….gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età”.
- considerato che tale disposizione regolarmente fa decorrere la cessazione dell’obbligo formativo successivamente al verificarsi della condizione di “anzianità” professionale anagrafica prevista dalla norma;
- preso atto che detti presupposti per l’esonero ben possono in concreto verificarsi (ed è anzi l’ipotesi più diffusa) nel corso di uno qualsiasi dei mesi dell’anno e che, pertanto, occorre determinare quale sia il numero di crediti che l’avvocato deve conseguire nel periodo dell’anno antecedente il verificarsi della condizione di cui al richiamato art. 15 del Regolamento per la formazione;
- ritenuta l’opportunità di disciplinare tale aspetto in modo chiaro ed uniforme
DELIBERA
che con decorrenza 1/1/2017 il numero di crediti parziali che l’avvocato dovrà conseguire nel corso dell’anno in cui maturino i venticinque anni di iscrizione all’albo o i sessant’anni di età, e prima del loro compimento, saranno stabiliti come segue:
1) Per gli iscritti che maturino la condizione di “anzianità” professionale od anagrafica dal 1 gennaio al 31 marzo: esonero totale dalla formazione per tutto l’anno in corso;
2) Per gli avvocati che maturino la condizione di “anzianità” professionale od anagrafica dal 1 aprile al 30 giugno: esonero parziale di 15 crediti formativi con permanenza di obbligo formativo parziale in misura di 5 crediti formativi per l’anno in corso, di cui almeno 1 nelle materie obbligatorie (ordinamentali e deontologia);
3) Per gli avvocati che maturino la condizione di “anzianità” professionale od anagrafica dal 1 luglio al 30 settembre: esonero parziale di 10 crediti formativi con permanenza di obbligo formativo parziale in misura di 10 crediti formativi per l’anno in corso, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie (ordinamentali e deontologia);
4) Per gli avvocati che maturino la condizione di “anzianità” professionale anagrafica dal 1 ottobre al 31 dicembre: esonero parziale di 5 crediti formativi con permanenza di obbligo formativo parziale in misura di 15 crediti formativi per l’anno in corso, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (ordinamentali e deontologia).
Manda alla segreteria per la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale e dà mandato alla Consigliera segretaria di darne comunicazione agli iscritti con apposita circolare informativa.